mercoledì 19 marzo 2014

I QUATTRO TEMPI

Tra i vari commenti sulle dichiarazioni di Renzi e dei sui ministri, ho trovato questa affermazione che dà lo spunto per una riflessione sul primo provvedimento del Governo.
"Primo, l’annuncio: eclatante, da fare effetto.
Secondo, come trovare le risorse per realizzarlo: puntando dritto sul sistema pubblico e sforbiciando quel che resta del welfare.
Terzo, come sopire le reazioni in verità sempre più deboli: usando il contraddittorio tra ministri (o tra questi e i tecnici, alcuni dei quali hanno più poteri degli stessi ministri) e, dove e quando serve, smentendo i giornalisti.
Quarto, definendo ogni volta allo stesso modo questa chiusura del cerchio al ribasso sociale del paese: riforma, riforme."
Oggi  il Presidente del Consiglio Renzi ha affermato: "La disoccupazione giovanile grida vendetta".
Vero!
Ha annunciato nei giorni scorsi, molte misure delle quali alcune condivisibili, anche se ancora parziali, come l'incremento dei redditi medio bassi.
Annunciato, ma atteso forse per maggio-giugno.
Da subito invece interviene su apprendistato e contratti a termine.
Come: aumentandone la flessibilità.
Vecchia ricetta, in tutti gli anni recenti i suoi predecessori hanno volutamente illuso sostenendo che con meno diritti, maggiore flessibilità, ci sarebbe stata più occupazione.
I dati gridano vendetta. La flessibilità è stata usata per creare due generazioni di precari, non  è stata efficace a contenere la disoccupazione che è aumentata a dismisura, facendone pagare il costo ai giovani.
Renzi ha suscitato aspettative, ma così stiamo andando a sbattere ancora una volta.

In pillole le misure sul lavoro contenute nel decreto legge varato dal Cdm.
Il contratto a termine
Aumenta da 12 a 36 mesi la durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per  per il quale non sono richiesti i motivi. 
Elevata al 20% degli occupati stabili il limite massimo per l'utilizzo dell'istituto.
Possibilità di prorogare fino a 8 volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa.
Il contratto di apprendistato
Previsto per i giovani da 15 a 29 anni, con durata da 3 a 6 anni.
Non è più prevista la scrittura del piano formativo individuale.
Per il datore di lavoro viene eliminato l'obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l'offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.
Eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l'assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo.
La retribuzione dell'apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, è pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento.

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